[1]Entrata in vigore, durata, modifiche

[2]1. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per l'entrata in vigore. 2. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque (5) anni ed e' automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, entro sei (6) mesi prima della data di scadenza e per i canali diplomatici, la propria intenzione di cessare il presente Accordo. 3. In caso di risoluzione del presente Accordo, le proprie disposizioni continuano ad applicarsi alle coproduzioni cinematografiche che abbiano gia' ottenuto l'approvazione definitiva da parte delle autorita' competenti di cui al comma 2 dell'Articolo 5 e a quelle in corso di approvazione definitiva al momento della risoluzione del presente Accordo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla ripartizione dei proventi delle coproduzioni cinematografiche. 4. Il presente Accordo puo' essere modificato di' comune intesa delle Parti per iscritto. Tali modifiche entrano in vigore nel rispetto delle stesse procedure espresse al comma 1 del presente Articolo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Tokyo il ventotto giugno dell'anno 2023 in duplice esemplare nelle lingue italiana, giapponese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. ln caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 maggio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;66~accordo-art18 · fonte su Normattiva