[1]Monitoraggio
[2]1. Ciascuna Parte controlla gli effetti ambientali e sanitari significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi adottati a norma dell'articolo 11, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritiene opportune. 2. I risultati del monitoraggio effettuato sono trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale, alle autorita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e sono resi pubblici.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
