[1]Monitoraggio

[2]1. Ciascuna Parte controlla gli effetti ambientali e sanitari significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi adottati a norma dell'articolo 11, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritiene opportune. 2. I risultati del monitoraggio effettuato sono trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale, alle autorita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e sono resi pubblici.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~progetto-di-protocollo-art12 · fonte su Normattiva