[1]Decisione

[2]1. Ciascuna Parte provvede affinche' all'atto dell'adozione di un piano o di un programma si tenga debito conto:

  • a)delle conclusioni del rapporto ambientale;
  • b)delle misure volte a prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative individuate nel rapporto ambientale;
  • c)delle osservazioni ricevute a norma degli articoli 8 e 10. 2. Ciascuna Parte provvede affinche', in sede di adozione di un piano o di un programma, le autorita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e le Parti consultate a norma dell'articolo 10 siano informate e ottengano il piano o programma corredato di una dichiarazione recante un riassunto di come le considerazioni ambientali e sanitarie sono state integrate nel piano o nel programma, di come si e' tenuto conto delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 8 e 10 e dei motivi dell'adozione del piano o del programma alla luce delle alternative ragionevoli considerate.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~progetto-di-protocollo-art11 · fonte su Normattiva