[1]Selezione
[2]1. Ciascuna Parte determina se i piani e i programmi di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, attraverso un esame caso per caso oppure specificando le differenti tipologie di piani e di programmi, oppure combinando queste due impostazioni. A tal fine, ciascuna Parte prende in considerazione in tutti i casi i criteri di cui all'allegato III. 2. Ciascuna Parte garantisce che le autorita' ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito all'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Ciascuna Parte si adopera per fornire al pubblico congrue possibilita' di partecipazione alla selezione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo. 4. Ciascuna Parte assicura che siano tempestivamente rese pubbliche, mediante avvisi pubblici od altri mezzi adeguati, quali mezzi elettronici, le conclusioni di cui al paragrafo 1, che comprendono i motivi per i quali non si chiede una valutazione ambientale strategica.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
