[1]Limitazione dell'ambito del rapporto ambientale
[2]1. Ciascuna Parte adotta disposizioni per determinare le informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale di cui all'articolo 7, paragrafo 2. 2. Ciascuna Parte provvede affinche' le autorita' ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito alla determinazione delle informazioni pertinenti di cui al precedente paragrafo. 3. Ciascuna Parte si adopera - nella misura opportuna - per fornire al pubblico congrue possibilita' di partecipare alla determinazione delle informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
