[1]Limitazione dell'ambito del rapporto ambientale

[2]1. Ciascuna Parte adotta disposizioni per determinare le informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale di cui all'articolo 7, paragrafo 2. 2. Ciascuna Parte provvede affinche' le autorita' ambientali e sanitarie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 siano consultate in merito alla determinazione delle informazioni pertinenti di cui al precedente paragrafo. 3. Ciascuna Parte si adopera - nella misura opportuna - per fornire al pubblico congrue possibilita' di partecipare alla determinazione delle informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~progetto-di-protocollo-art6 · fonte su Normattiva