[1]Cooperazione nelle operazioni di recupero
[2]In caso di scarico o caduta in mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in colli, compresi contenitori, cisterne mobili, autocarri, vagoni o chiatte di nave, le parti cooperano per quanto possibile nel recupero di detti colli e sostanze in modo da prevenire o ridurre il pericolo per l'ambiente marino e l'ambiente costiero.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
