[1]Cooperazione nelle operazioni di recupero

[2]In caso di scarico o caduta in mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in colli, compresi contenitori, cisterne mobili, autocarri, vagoni o chiatte di nave, le parti cooperano per quanto possibile nel recupero di detti colli e sostanze in modo da prevenire o ridurre il pericolo per l'ambiente marino e l'ambiente costiero.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~protocollo-art6 · fonte su Normattiva