[1]Divulgazione e scambio delle informazioni
[2]1. Ciascuna parte s'impegna a divulgare alle altre parti informazioni concernenti:
- a)l'organismo o le autorita' nazionali competenti in materia di lotta contro l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;
- b)le autorita' nazionali competenti incaricate di ricevere le notifiche riguardanti l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose e di trattare questioni legate alle misure d'assistenza tra le parti;
- c)le autorita' nazionali preposte ad agire a nome dello Stato circa le misure di mutua assistenza e di cooperazione tra le parti;
- d)l'organismo o le autorita' nazionali incaricati dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare quelli preposti all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia e di altra regolamentazione applicabile, quelli preposti alle strutture ricettive portuali e quelli incaricati della sorveglianza degli scarichi illeciti con riferimento alla convenzione MARPOL 73/78;
- e)la sua regolamentazione ed altre disposizioni aventi un impatto diretto sulla preparazione e la risposta all'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;
- f)i metodi nuovi in materia di prevenzione dell'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, le nuove misure di lotta contro l'inquinamento, le evoluzioni tecnologiche in materia di sorveglianza e lo sviluppo di programmi di ricerca. 2. Le parti che hanno convenuto di scambiarsi direttamente informazioni comunicano tali informazioni al Centro regionale. Quest'ultimo ne garantisce la comunicazione alle altre parti e, con riserva di reciprocita', agli Stati rivieraschi della zona del Mare Mediterraneo che non sono parti del presente protocollo. 3. Le parti che concludono accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del presente protocollo ne informano il Centro regionale, che ne da' comunicazione alle altre parti.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
