[1]Comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento
[2]Le parti si impegnano a coordinare l'uso dei mezzi di comunicazione di cui dispongono per garantire, con l'attendibilita' e la rapidita' necessarie, il ricevimento, la trasmissione e la diffusione di qualsiasi notifica ed informazione urgente riguardanti episodi di inquinamento. Il Centro regionale e' dotato dei mezzi di comunicazione necessari per poter partecipare a questo sforzo coordinato e, in particolare, svolgere le funzioni che gli sono assegnate dall'articolo 12, paragrafo 2.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
