[1]Comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento

[2]Le parti si impegnano a coordinare l'uso dei mezzi di comunicazione di cui dispongono per garantire, con l'attendibilita' e la rapidita' necessarie, il ricevimento, la trasmissione e la diffusione di qualsiasi notifica ed informazione urgente riguardanti episodi di inquinamento. Il Centro regionale e' dotato dei mezzi di comunicazione necessari per poter partecipare a questo sforzo coordinato e, in particolare, svolgere le funzioni che gli sono assegnate dall'articolo 12, paragrafo 2.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~protocollo-art8 · fonte su Normattiva