Art. 76 — Relazioni dei Comitati consultivi fra loro e con altre organizzazioni internazionali
422 1. (1) Le assemblee plenarie dei Comitati consultivi possono istituire commissioni miste per effettuare studi e emanare pareri su questioni di interesse comune. 423 (2) I direttori dei Comitati consultivi possono, in collaborazione con i relatori principali, organizzare riunioni miste di commissioni di studi dei due Comitati consultivi, per lo studio e la preparazione di progetti di pareri relativi a questioni d'interesse comune. Questi progetti sono sottoposti alla prossima riunione dell'assemblea plenaria di ognuno dei Comitati consultivi. 424 2. Qualora uno dei Comitati consultivi sia invitato a farsi rappresentare a una riunione dell'altro o di un'organizzazione internazionale, la sua assemblea plenaria o il suo direttore sono autorizzati, tenendo conto del numero 311, a prendere le misure necessarie per assicurare la rappresentanza con voto consultivo. 425 3. Il segretario generale, il vicesegretario generale, il presidente del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze e il direttore dell'altro Comitato consultivo, o i loro rappresentanti, possono assistere a titolo consultivo alle riunioni d'un Comitato consultivo. In caso di bisogno, un Comitato puo' invitare alle sue riunioni, a titolo consultivo, dei rappresentanti di qualsiasi organismo permanente dell'Unione che non abbia giudicato necessario di farsi rappresentare.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
