dei Settori tra di loro e con le organizzazioni internazionali 252 1. I direttori degli Uffici possono decidere, dopo aver effettuato le consultazioni appropriate e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione, nella Convenzione e nelle decisioni delle conferenze o assemblee competenti, di organizzare riunioni miste di commissioni di studio di due o tre Settori, in vista di effettuare studi e di preparare progetti di raccomandazioni su questioni d'interesse comune. Questi progetti di raccomandazioni sono sottoposti alle conferenze o assemblee competenti dei Settori interessati. 253 2. Alle conferenze o riunioni di un Settore possono assistere a titolo consultivo, il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici degli altri settori o i loro rappresentanti nonche' i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni. In caso di necessita', queste conferenze o riunioni possono invitare a titolo consultivo, rappresentanti del Segretariato generale o di ogni altro Settore che non ha ritenuto necessario di farsi rappresentare. 254 3. Quando un Settore e' invitato a partecipare ad una riunione di un'organizzazione internazionale, il suo direttore e' autorizzato, il considerazione delle disposizioni del numero 107 della presente Convenzione, ad adottare disposizioni per assicurare la sua rappresentanza a titolo consultivo.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~convenzione-art22 · fonte su Normattiva