Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, con allegati, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967.
Testo vigente dal 19 dicembre 1973
