[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.
[3]Accordo europeo sull'istruzione e la formazione delle infermiere
[4]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente accordo. Considerato che scopo del Consiglio d'Europa e' il raggiungimento di una piu' stretta unione fra gli Stati membri al fine di favorire il progresso sociale e di promuovere il benessere delle loro popolazioni mediante apposite realizzazioni; Viste le convenzioni miranti a tale scopo gia' concluse nell'ambito del Consiglio, ed in particolare lo Statuto sociale europeo, firmato il 18 ottobre 1961, e la convenzione europea di stabilimento, firmata il 13 dicembre 1955; Convinti che la conclusione di un accordo regionale sull'armonizzazione dell'istruzione e della formazione delle infermiere potra' favorire il progresso sociale e garantire un elevato grado di qualificazione alle infermiere, tale da permettere loro di potersi stabilire nel territorio delle altre Parti contraenti alle stesse condizioni dei cittadini di dette Parti; Considerato che in tale materia e' necessario fissare un minimo di norme comuni; Hanno convenuto quanto segue:
[5]Articolo 1
[6]1. Ogni Parte contraente dovra' attuare o, se la formazione delle infermiere non e' effettuata sotto il suo diretto controllo, raccomandare all'autorita' competente di attuare le disposizioni relative alla istruzione e alla formazione delle infermiere di cui all'allegato I del presente accordo. 2. Agli effetti del presente accordo, il termine "infermiera" sta ad indicare esclusivamente le infermiere o gli infermieri professionali. Sono escluse le infermiere la cui formazione e' limitata al campo della salute pubblica, alla cura dei neonati e dei bambini malati, all'ostetricia e alla cura dei malati di mente.
Testo vigente dal 19 dicembre 1973
