[1]degli uffici consolari

[2]1. Ciascuna delle Parti contraenti puo' istituire uffici consolari nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima. 2. La sede dell'ufficio consolare, la sua classe e la sua circoscrizione sono fissati di comune accordo tra le Parti contraenti. 3. Modifiche ulteriori non possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede dell'ufficio consolare, alla sua classe e alla sua circoscrizione che con il consenso dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art2 · fonte su Normattiva