[1]degli uffici consolari
[2]1. Ciascuna delle Parti contraenti puo' istituire uffici consolari nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima. 2. La sede dell'ufficio consolare, la sua classe e la sua circoscrizione sono fissati di comune accordo tra le Parti contraenti. 3. Modifiche ulteriori non possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede dell'ufficio consolare, alla sua classe e alla sua circoscrizione che con il consenso dello Stato di residenza.
Testo vigente dal 6 ottobre 1971
