[1]di un Ufficio consolare

[2]1 - Un Ufficio consolare puo' essere istituito sul territorio dello Stato di residenza con il consenso di quest'ultimo. 2 - La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza. 3 - Possono essere apportate dallo Stato d'invio ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare con il consenso dello Stato di residenza. E' altresi' richiesto il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza per l'apertura di un Ufficio appartenente all'Ufficio consolare ma situato al di fuori della sede di quest'ultimo. 4 - In mancanza di un accordo specifico sul numero dei membri dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza puo' esigere che esso sia mantenuto nei limiti di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art2 · fonte su Normattiva