ARTICOLO XV 1. Tutte le divergenze e controversie che dovessero sorgere tra imprese italiane e venezuelane, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, saranno risolte in via amichevole. 2. Qualora le divergenze o le controversie di cui al paragrafo precedente non saranno risolte amichevolmente entro sei (6) mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, si potra' far ricorso al Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, in conformita' al menzionato Regolamento. Le procedure saranno definite dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Testo vigente dal 22 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;8~accordo-artxv · fonte su Normattiva