ARTICOLO XIV Sotto l'egida del Consiglio potra' operare un Comitato Imprenditoriale, composto dai rappresentanti delle realta' economico-imprenditoriali delle due Parti, con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economici ed industriali tra i due Paesi.

Testo vigente dal 22 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;8~accordo-artxiv · fonte su Normattiva