[1]Riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari per quanto riguarda l'idoneita' e la nazionalita' delle compagnie aeree
[2]1. Una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo di una delle parti contraenti, le autorita' competenti dell'altra parte contraente riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneita' e/o della cittadinanza adottate dalle autorita' competenti della prima parte contraente in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorita' competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti al paragrafo 2 seguente. 2. Se, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo, o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorita' competenti della parte contraente ricevente hanno motivi specifici per ritenere che, nonostante la determinazione effettuata dalle autorita' competenti dell'altra parte contraente, non siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 (Autorizzazione) del presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni, devono prontamente informarne tali autorita', suffragando in modo plausibile la loro posizione. In tal caso ciascuna parte contraente puo' chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle autorita' competenti di entrambe le parti contraenti, e/o richiedere ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. Tali richieste devono essere soddisfatte nei tempi piu' brevi praticabili. Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte contraente puo' sottoporre la questione all'esame del comitato misto istituito a norma dell'articolo 21 (Comitato misto) del presente accordo. 3. Il presente articolo non si riferisce al riconoscimento delle determinazioni in relazione a: - certificati o licenze di sicurezza; - disposizioni in materia di sicurezza; oppure - copertura assicurativa.
Testo vigente dal 17 febbraio 2012
