[1]Articolo II: Relazioni con l'emendamento del 1999

[2]Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica puo' depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza aver precedentemente o simultaneamente depositato tale strumento all'emendamento adottato in occasione dell'undicesima riunione delle parti, tenutasi a Pechino il 3 dicembre 1999,

Testo vigente dal 9 febbraio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;8~emendamento-artii · fonte su Normattiva