[1]Articolo V Applicazione provvisoria

[2]Ogni parte puo', in qualsiasi momento, prima che il presente emendamento entri io vigore, dichiarare che applichera' provvisoriamente le misure di regolamentazione, di cui all'articolo 2J e i corrispondenti obblighi di informazione di cui all'articolo 7, in attesa dell'entrata in vigore l'emendamento.

Testo vigente dal 9 febbraio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;8~emendamento-artv · fonte su Normattiva