Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19

Art. 16 — Estensione di agevolazioni concernenti gli oneri sociali

L'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1 settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e' concesso, con le modalita' di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni di Bacoli e Monte di Procida. Agli oneri derivanti dal comma precedente si fa fronte con le disponibilita' del fondo per la protezione civile. A tal fine il limite di cui al comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e' elevato a 4.000 milioni. Per l'esercizio finanziario 1984 i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono autorizzati a prevedere in bilancio le stesse entrate iscritte per l'esercizio finanziario 1983.

Testo vigente dal 19 aprile 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-04-18;80~art16 · fonte su Normattiva