Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alle entrate del bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattengono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati.

Testo vigente dal 19 aprile 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-04-18;80~art9 · fonte su Normattiva