Art. 5 — Attuazione del programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 mag- gio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabiliti i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione nonche' i requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilita' dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, per i quali siano venute meno in tutto o in parte le finalita' originariamente attestate dal prefetto territorialmente competente, in mancanza di richieste da parte dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalita' organizzata, sono assegnati sulla base delle norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigenti in ogni regione.
Testo vigente dal 23 febbraio 2001
