delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con l'altra Parte piu' rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.
Testo vigente dal 1 aprile 1997
