1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima ai quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1 gennaio 1995, la Comunita' e la Lettonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni del GATT e dell'OMC. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci basata sul sistema armonizzato. 3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello indicato negli allegati II-IV e X oppure, se inferiore, quello effettivamente applicato erga omnes il 1 gennaio 1995. 4. Qualora, dopo il 1 gennaio 1995, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunita' e la Lettonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

Testo vigente dal 1 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80~art8 · fonte su Normattiva