Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Algeria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' qui di seguito specificate e ai sensi delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in seguito denominati "GATT".

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art6 · fonte su Normattiva