DEL DENARO 1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi costantemente e di collaborare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

Testo vigente dal 1 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80~art90 · fonte su Normattiva