[1]Allegato

[2]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE CONCERNENTE LA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE

[3]Il Governo della Repubblica Italiana, ed il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, debitamente autorizzato dal Governo Centrale della Repubblica Popolare Cinese. Desiderando migliorare l'efficacia della loro cooperazione nelle indagini e nei procedimenti penali e nella confisca dei proventi di reati, hanno concordato quanto segue:

[4]ARTICOLO I AMBITO DELL'ASSISTENZA

[5](1) Le Parti, in conformita' con le disposizioni di questo accordo, si presteranno reciproca assistenza nelle indagini penali, nel perseguimento di reati e nei procedimenti relativi a reati. (2) l'assistenza comprende: (a) l'identificazione e la localizzazione di persone; (b) la notifica di documenti; (c) l'acquisizione di prove, cose e documenti; (d) l'esecuzione delle richieste di perquisizione e sequestro; (e) la facilitazione della comparizione personale dei testimoni e dei periti; (f) il trasferimento temporaneo delle persone detenute che devono comparire come testimoni; (g) la produzione di atti giudiziari o ufficiali; (h) l'individuazione, il blocco e la confisca di proventi o strumenti di attivita' criminali; (i) la fornitura di informazioni, documenti e atti; (j) la consegna di cose, compreso il prestito di reperti e corpi di reato; (k) altre forme di mutua assistenza giudiziaria compatibili con l'oggetto del presente Accordo, ma non incompatibili con la legge della Parte richiesta. (3) L'assistenza prevista dal presente Accordo si riferisce anche ai reati contro le leggi fiscali e tributarie, doganali, sul controllo dei cambi esteri ed in altre materie fiscali o tributarie, ma non si riferisce ai relativi procedimenti non penali. (4) L'assistenza non comprende: (a) la consegna di persone ricercate; (b) l'esecuzione, nella Parte richiesta, di sentenze penali pronunciate nella Parte richiedente, senza pregiudizio per le disposizioni dell'art. XVII; (c) il trasferimento di persone in stato di custodia per l'esecuzione di pene. (5) Il presente Accordo e' destinato esclusivamente alla mutua assistenza giudiziaria fra le Parti e, per evitare dubbi, nessun privato puo' avere diritto, in base al presente Accordo, di presentare domande di assistenza o di opporvisi.

Testo vigente dal 7 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;80~accordo-arti · fonte su Normattiva