[1]ARTICOLO II AUTORITA' CENTRALE
[2](1) Ciascuna Parte istituira' una Autorita' Centrale. (2) L'Autorita' Centrale del Governo della Repubblica Italiana sara' il Ministero di Grazia e Giustizia. L'Autorita' Centrale del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong sara' il Secretary for Justice o il funzionario da lui regolarmente autorizzato. (3) Le richieste a norma del presente Accordo vengono fatte dall'Autorita' Centrale della Parte richiedente all'Autorita' Centrale della Parte richiesta.
Testo vigente dal 7 giugno 2010
