[1]ARTICOLO II AUTORITA' CENTRALE

[2](1) Ciascuna Parte istituira' una Autorita' Centrale. (2) L'Autorita' Centrale del Governo della Repubblica Italiana sara' il Ministero di Grazia e Giustizia. L'Autorita' Centrale del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong sara' il Secretary for Justice o il funzionario da lui regolarmente autorizzato. (3) Le richieste a norma del presente Accordo vengono fatte dall'Autorita' Centrale della Parte richiedente all'Autorita' Centrale della Parte richiesta.

Testo vigente dal 7 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;80~accordo-artii · fonte su Normattiva