[1]IN VIGORE

[2]1. Ciascuno degli Stati contraenti notifichera' all'altro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche. 2, Le disposizioni della presente Convenzione avranno efficacia:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
  • b)con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore. 3. La presente Convenzione si applica nel pieno rispetto degli obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Testo vigente dal 28 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;154~convenzione-art29 · fonte su Normattiva