Il Governo italiano concedera', nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio, la riduzione del 40% sulle tariffe delle Ferrovie dello Stato per un viaggio all'anno e sul percorso di andata e ritorno, ai parenti prossimi (genitori, vedove - anche se rimaritate - figli, fratelli e sorelle) di caduti in guerra tedeschi che si rechino a visitare le tombe di guerra nella Repubblica Italiana. Le modalita' di applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo saranno concordate direttamente tra le Amministrazioni ferroviarie competenti. Le facilitazioni stesse avranno esecuzione a partire dalla data di pubblicazione in Italia delle norme relative a dette modalita' di applicazione.
Testo vigente dal 11 settembre 1957
