[1]Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra

[2]LA REPUBBLICA ITALIANA da una parte, e

[3]LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA dall'altra,

[4]Desiderando dare sepoltura permanente, in cimiteri da sistemare definitivamente, ai caduti di guerra Italiani giacenti nel territorio della Repubblica Federale di Germania e ai caduti di guerra tedeschi giacenti nel territorio della Repubblica Italiana, Desiderando assicurare degnamente la tutela delle tombe dei Caduti di guerra italiani nel territorio della Repubblica Federale di Germania e delle tombe dei Caduti di guerra tedeschi nel territorio della Repubblica Italiana, Hanno deciso di stipulare il seguente Accordo:

[5]Art. 1.

[6]Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti di guerra tedeschi i membri delle Forze armate tedesche o le persone assimilate a questi, nonche' i cittadini tedeschi deceduti in seguito a fatti di guerra.

Testo vigente dal 11 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801~accordo-art1 · fonte del testo