[1]Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra
[2]LA REPUBBLICA ITALIANA da una parte, e
[3]LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA dall'altra,
[4]Desiderando dare sepoltura permanente, in cimiteri da sistemare definitivamente, ai caduti di guerra Italiani giacenti nel territorio della Repubblica Federale di Germania e ai caduti di guerra tedeschi giacenti nel territorio della Repubblica Italiana, Desiderando assicurare degnamente la tutela delle tombe dei Caduti di guerra italiani nel territorio della Repubblica Federale di Germania e delle tombe dei Caduti di guerra tedeschi nel territorio della Repubblica Italiana, Hanno deciso di stipulare il seguente Accordo:
[5]Art. 1.
[6]Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti di guerra tedeschi i membri delle Forze armate tedesche o le persone assimilate a questi, nonche' i cittadini tedeschi deceduti in seguito a fatti di guerra.
Testo vigente dal 11 settembre 1957
