Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito. Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza puo' sospendere il processo qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro giudice.
Testo vigente dal 8 ottobre 1971
