Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito. Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza puo' sospendere il processo qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro giudice.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art21 · fonte su Normattiva