Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente e' citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente Convenzione non preveda tale competenza. Al giudice e' fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sara' accertato che il convenuto e' stato tempestivamente citato al fine di proporre le proprie difese ovvero che e' stato fatto tutto il possibile in tal senso. Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta Convenzione.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art20 · fonte su Normattiva