Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fine del procedimento, presentare osservazioni. L'istanza puo' essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28. In nessun caso, la decisione straniera puo' formare oggetto di un riesame del merito.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art34 · fonte su Normattiva