Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltreche' nel caso contemplato dall'articolo 59. Nell'accertamento delle competenze di cui al comma precedente, l'autorita' richiesta e' vincolata dalle costatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza. Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si puo' procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, 1°.
Testo vigente dal 8 ottobre 1971
