1. Le azioni di aiuto alimentare sono decise secondo le norme e i criteri di assegnazione stabiliti dalla Comunita' per tutti i beneficiari di questo tipo di aiuto. Fatte salve tali norme e l'autonomia di decisione della Comunita' in materia, le azioni di aiuto alimentare si ispirano ai seguenti orientamenti:

  • a)tranne i casi urgenti, l'aiuto alimentare comunitario, che e' una misura transitoria, deve inserirsi nelle politiche di sviluppo degli Stati ACP. Cio' richiede coerenza fra le azioni di aiuto alimentare e le altre azioni di cooperazione;
  • b)se i prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare sono venduti, essi devono esserlo ad un prezzo che non disorganizzi il mercato nazionale. I fondi di contropartita che ne risultano vengono utilizzati per finanziare l'attuazione e/o il funzionamento di progetti o programmi che riguardino prioritariamente lo sviluppo rurale;
  • c)se i prodotti forniti sono distribuiti gratuitamente, essi devono contribuire alla realizzazione di programmi alimentari destinati in particolare agli strati vulnerabili dalla popolazione, oppure valere come compenso di un lavoro;
  • d)le azioni di aiuto alimentare inserite in progetti o programmi di sviluppo o programmi alimentari possono formare oggetto di una programmazione pluriennale;
  • e)i prodotti forniti devono soddisfare in modo prioritario le necessita' dei beneficiari. Nella loro scelta occorre tener conto, in particolare, del rapporto fra il loro costo e la loro qualita' nutritiva specifica, nonche' delle conseguenze di tale scelta sulle abitudini di consumo;
  • f)se la situazione alimentare di uno Stato ACP beneficiario evolve in modo tale da rendere auspicabile la sostituzione degli aiuti alimentari in toto o in parte con azioni rivolte a consolidare l'evoluzione in atto, si possono realizzare azioni sostitutive in forma di aiuti finanziari e tecnici conformemente alla normativa comunitaria in materia. Tali azioni sono decise a richiesta dello Stato ACP interessato.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art35 · fonte su Normattiva