L'aiuto alimentare e' una misura transitoria: l'obiettivo ultimo degli Stati ACP e' di giungere all'autosufficienza della loro produzione alimentare. La Comunita' e gli Stati ACP cercheranno i mezzi per meglio combinare, per quanto possibile, le azioni di aiuto alimentare che fossero decise unilateralmente dalla Comunita' a favore di uno Stato ACP conformemente alle norme e ai criteri di assegnazione specifici di questo tipo di aiuto, con azioni realizzate con i mezzi offerti dalla presente convenzione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art89 · fonte su Normattiva