L'aiuto alimentare e' una misura transitoria: l'obiettivo ultimo degli Stati ACP e' di giungere all'autosufficienza della loro produzione alimentare. La Comunita' e gli Stati ACP cercheranno i mezzi per meglio combinare, per quanto possibile, le azioni di aiuto alimentare che fossero decise unilateralmente dalla Comunita' a favore di uno Stato ACP conformemente alle norme e ai criteri di assegnazione specifici di questo tipo di aiuto, con azioni realizzate con i mezzi offerti dalla presente convenzione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
