1. Le parti contraenti sottolineano l'importanza della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta per le conferenze marittime, e degli strumenti di ratifica che vi si riferiscono, i quali salvaguardano le condizioni di concorrenza nel settore marittimo e offrono, tra l'altro, alle societa' marittime dei paesi in sviluppo maggiori possibilita' di partecipazione al sistema delle conferenze. 2. Le parti contraenti convengono di conseguenza, al momento della ratifica del codice, di prendere rapidamente i necessari provvedimenti per la sua attuazione sul piano nazionale, in conformita' con il suo campo d'azione e con le sue disposizioni. La Comunita' aiuta gli Stati ACP ad applicare le disposizioni del codice. 3. In conformita' con la risoluzione n° 2 allegata al codice di condotta e relativa alle compagnie fuori conferenza, le parti contraenti non impediscono alle compagnie fuori conferenza di operare in concorrenza con una conferenza fintantoche' rispettino i principi di una concorrenza leale su base commerciale.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art87 · fonte su Normattiva