1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza dei servizi di trasporto marittimo che costituiscono un elemento motore dello sviluppo economico e della promozione del commercio tra gli Stati ACP e la Comunita'. 2. L'obiettivo della cooperazione in questa materia e' assicurare lo sviluppo armonioso di servizi di trasporto marittimo efficaci e sicuri a condizioni economicamente soddisfacenti, agevolando la partecipazione attiva di tutte le parti nell'osservanza del principio di accesso senza restrizioni al traffico su base commerciale.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art86 · fonte su Normattiva