1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza dei servizi di trasporto marittimo che costituiscono un elemento motore dello sviluppo economico e della promozione del commercio tra gli Stati ACP e la Comunita'. 2. L'obiettivo della cooperazione in questa materia e' assicurare lo sviluppo armonioso di servizi di trasporto marittimo efficaci e sicuri a condizioni economicamente soddisfacenti, agevolando la partecipazione attiva di tutte le parti nell'osservanza del principio di accesso senza restrizioni al traffico su base commerciale.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
