1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o di compilare un formulario EUR. 2, le merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando dette merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purche' non sussistano dubbi circa la veridicita' della dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per loro natura e quantita', non facciano sorgere preoccupazioni di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve superare 140 ECU, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 400 ECU. se si tratta del contenuto dei bagagli personali di viaggiatori.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-1-art16 · fonte su Normattiva