1. Sono annesse al beneficio delle disposizioni del presente protocollo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o di compilare un formulario EUR. 2, le merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando dette merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purche' non sussistano dubbi circa la veridicita' della dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per loro natura e quantita', non facciano sorgere preoccupazioni di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve superare 90 unita' di conto europee, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 285 unita' di conto europee, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~protocollo-n-1-art16 · fonte su Normattiva