1. a) la prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente protocollo e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR 1, il cui modello si trova nell'allegato V del presente protocollo.

  • b)Tuttavia, per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purche' si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 2.000 ECU, la prova del carattere originario a norma del presente protocollo e' fornita dal formulario EUR 2, il cui modello si trova all'allegato VI del presente protocollo.
  • c)Sino al 30 aprile 1985 incluso, l'ECU da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunita' e' il controvalore in quella moneta nazionale dell'ECU in vigore alla data del 1 ottobre 1982. Per ciascun biennio successivo esso sara' il controvalore, in quella moneta nazionale, dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio.
  • d)Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in ECU sopra indicati nonche' all'articolo 16, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunita' all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla Comunita' al Comitato di cooperazione doganale al piu' tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazionale di un dato Stato.
  • e)Se la merce e' fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunita', lo Stato importatore riconosce l'importo notificato dallo Stato interessato. 2. Quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, che rientri nella materia dei capitoli 84 e 85 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, e' importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle competenti autorita', esso e' considerato come un singolo articolo, ed un certificato di circolazione delle merci puo' essere presentato per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina od un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo e' compreso in quello dei medesimi o non e' fatturato a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato. 4. Gli assortimenti di cui alla regola generale 3 della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato come originario nel suo complesso purche' il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del valore totale dell'assortimento.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-1-art6 · fonte su Normattiva