1. L'importazione di effetti ed oggetti personali, ad uso personale e domestico, da parte di persone fisiche, diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studio, di controllo o di sorveglianza si effettua, nel limite delle disposizioni previste dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario, in esenzione dalla riscossione dei dazi doganali, dazi di entrata, tasse ed altri prelievi fiscali di effetto equivalente. 2. Queste disposizioni si applicano altresi' ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-6-art8 · fonte su Normattiva