OGGETTI AD USO PERSONALE E AD USO DI SERVIZIO DEGLI AGENTI FERROVIARI Art. 15 1. Tutti gli oggetti destinati all'uso di servizio che il personale di servizio dello Stato limitrofo importa o esporta dal territorio dello Stato di domicilio durante l'esecuzione delle operazioni di servizio, sono esenti da dazi doganali in conformita' alle norme doganali dello Stato limitrofo. 2. Sono ugualmente esenti da dazi doganali e da ogni altra imposta gli oggetti ad uso personale, comprese le provviste di viveri che il personale di servizio residente fuori dallo Stato di domicilio porta con se' da o verso il posto di lavoro, nei quantitativi strettamente necessari ai propri bisogni durante la permanenza per servizio sul territorio dello Stato di domicilio in conformita' alle norme doganali dello Stato limitrofo. 3. Il divieto di importazione e di esportazione, nonche' le restrizioni all'importazione ed all'esportazione di natura commerciale, non si applicano agli oggetti menzionati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
