[1]PROTOCOLLO N. 8 relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio

[3]Quando sono originari degli Stati ACP, i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-8-art1 · fonte su Normattiva