[1]PROTOCOLLO N. 8 relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio
[2]ARTICOLO 1
[3]Quando sono originari degli Stati ACP, i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
