[1]PROTOCOLLO N° 5 relativo al rum

[3]Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce tariffaria 22.09 C I originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunita' in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentono lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunita' nonche' tra i vari Stati membri.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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