Se il venditore, in uno dei casi previsti all'art. 19, 3° comma, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, al momento in cui ha inviato l'avviso o il documento con il quale la cosa e' stata specificata, che questa era perita o si era deteriorata dopo la rimessa al vettore, i rischi continuano ad essere a suo carico sino al momento in cui ha inviato l'avviso o il documento.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art100 · fonte su Normattiva