Quando i rischi sono stati trasferiti al compratore, questi e' tenuto a pagare il prezzo anche se la cosa e' andata perduta o si e' deteriorata a meno che detti eventi non siano dovuti al fatto del venditore o di persona di cui esso e' responsabile.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art96 · fonte su Normattiva