Quando una delle parti ha diritto, secondo le disposizioni della presente legge, di esigere dall'altra l'esecuzione di un'obbligazione, l'autorita' giudiziaria non sara' tenuta ad accordare l'esecuzione in forma specifica ne' a riconoscere una sentenza che accordi l'esecuzione in forma specifica se non in conformita' delle disposizioni dell'art. VII della Convenzione del 1 luglio 1964 relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
