Se, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, una parte ha il diritto di esigere dall'altra l'esecuzione di un obbligo, il tribunale e' tenuto a ordinarne l'esecuzione in natura solo se lo facesse in virtu' della propria legislazione per contratti di vendita simili non regolati dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
