Se, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, una parte ha il diritto di esigere dall'altra l'esecuzione di un obbligo, il tribunale e' tenuto a ordinarne l'esecuzione in natura solo se lo facesse in virtu' della propria legislazione per contratti di vendita simili non regolati dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art28 · fonte su Normattiva